Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

 

Visite: 3129

Autoscuole e IVA su prestazioni didattiche: dal 2 settembre in vigore l’obbligo di imponibilità

News IVA per autosucole

Autoscuole e IVA su prestazioni didattiche: la Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 14/03/2019 si era espressa in questo senso. I giudici hanno considerato che l’insegnamento dato da una scuola guida, pur avendo ad oggetto varie conoscenze teoriche e pratiche di interesse pubblico, resta di tipo specialistico e non riveste le caratteristiche di “insegnamento scolastico o universitario” (che darebbe diritto, ai fini fiscali, alla esenzione IVA).

Autoscuole dunque soggette ad IVA per le prestazioni didattiche: anche l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello su “aliquota IVA prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida” ha avallato con la risoluzione n. 79 del 02/09/2019 l’orientamento dei giudici europei, confermando che lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida deve considerarsi imponibile agli effetti IVA e superando i chiarimenti precedenti (dati con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005), che invece erano favorevoli all’esenzione.

Operativamente, quindi, dal 2 settembre l’attività resa dalle autoscuole ed i servizi connessi rientrano nel regime ordinario IVA, cioè devono essere sempre assoggettati ad IVA con aliquota ordinaria (oggi al 22%).