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Insegnati e istruttori
 
La capacità dei giovani a trovare un Lavoro diventa sempre più difficile e questa potrebbe essere una delle vie per poter essere assunti in strutture dove necessiti la presenza di Insegnanti ed Istruttori di guida. La norma attuale prevede un corso di formazione con delle figure professionali quali Avvocati, Medici, Psicologi, Ingegneri ed anche Insegnanti ed Istruttori già abilitati di comprovata esperienza che istruiscano le nuove generazioni di Insegnanti ed Istruttori di Scuola Guida.
Ovviamente le Imprese che possono svolgere tale funzione sono le Autoscuole ed i Centri di Istruzione oltre che Enti autorizzati specificamente e quindi la Nostra struttura può aiutarvi a conseguire tale abilitazione supportandovi con l’esperienza, la professionalità ed i veicoli per poter arrivare alla meta senza alcun problema.
Per studenti fuori Provincia abbiamo delle convenzioni con Hotel, B. & B. e strutture di ricezione che possano darvi soggiorno nel periodo in cui si effettuano i corsi con l’attenzione alla Full-Immersion considerando le spese a cui si va incontro.

I requisiti per poter accedere ai corsi di formazione sono i seguenti:

Corso di formazione per INSEGNANTE di scuola guida:

  • 1. Età non inferiore ai 18 anni;
  • 2. Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
  • 3. Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  • 4. Patente di guida della categoria B normale o speciale.

Corso di formazione per ISTRUTTORE di scuola guida:

  • 1. Età non inferiore ai 21 anni;
  • 2. Diploma di istruzione di secondo grado;
  • 3. Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  • 4. Patente di guida della categoria A, B, C+E, D oppure B, C+E, D.