A.D.R.
(Accord Europeen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route)
E’ l’ Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada firmato a Ginevra il 30/09/1957 e ratificato in Italia con Legge del 12/08/1962, n° 1839. Per la guida dei veicoli di massa (anche inferiore a 3,5 t) adibiti al trasporto nazionale o internazionale di merci ( valido in tutti gli Stati firmatari dell’accordo ADR), classificate pericolose ai sensi dell’ADR, che superano i limiti di esenzione è obbligatorio il possesso del Certificato di Formazione Professionale (CFP).
Qualora il CFP non sia obbligatorio, il conducente, tuttavia, al pari di qualsiasi operatore che abbia a che fare col trasporto di merci pericolose, deve aver comunque ricevuto un'adeguata formazione.
È ammessa la circolazione in Italia con i CFP rilasciati da Stati esteri, anche extracomunitari, purché:
- gli Stati siano contraenti dell'accordo ADR
- il modello sia conforme a quello previsto dall'ADR
- il documento sia in corso di validità.
I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE:
- Classe 1: Materie ed oggetti Esplosivi
- Classe 2: Gas
- Classe 3: Liquidi INFIAMMABILI
- Classe 4.1: Solidi INFIAMMABILI
- Classe 4.2: Materie soggette ad ACCENSIONE SPONTANEA
- Classe 4.3: Materie che a contatto con l'acqua SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI
- Classe 5.1: Materie COMBURENTI
- Classe 5.2: PEROSSIDI Organici
- Classe 6.1: Materie TOSSICHE
- Classe 7: Materie RADIOATTIVE
- Classe 8: Materie CORROSIVE
- Classe 9: Materie PERICOLOSE PER L'AMBIENTE
IL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP):
E’ costituito da:
- Una abilitazione Base per il trasporto in colli e alla rinfusa esclusi esplosivi e radioattivi;
- Tre abilitazioni di Specializzazione alle quali si accede dopo aver sostenuto l’esame dell’Abilitazione Base con esito positivo ( gli esami possono essere svolti nello stesso giorno ).
Le specializzazioni sono:
- in cisterne
- della classe 1 (esplosivi)
- della classe 7 (radioattivi)
L’esame si svolge secondo le modalità descritte nello schema esposto:
CORSI:
I corsi per il conseguimento del CFP possono essere:
- Corsi di rilascio
- Corsi di aggiornamento
CORSI DI RILASCIO - Per poter partecipare ad un corso di rilascio il candidato:
- non deve aver mai conseguito il CFP;
- deve essere in possesso di un CFP scaduto o scadente entro 15 gg dalla data dell’ultima lezione del corso.
CORSI DI AGGIORNAMENTO - per poter partecipare ai corsi di aggiornamento
Il candidato deve aver già conseguito un CFP di cui si richiede il rinnovo; la scadenza dello stesso dovrà ricadere entro l’intervallo di tempo decorrente da 15 gg. a un anno dalla ultima lezione del corso. Il corso deve avere la durata minima dei moduli ( 45 minuti a modulo ) prevista dalla normativa cioè:
I corsi possono essere di solo rilascio o solo aggiornamento; qualora i corsi dovessero essere promiscui ovvero rilascio e aggiornamento contemporaneo i candidati che aggiorneranno il CFP dovranno frequentare il numero minimo di lezioni del rilascio e non quello dell’aggiornamento.
IN PARTICOLARE SI RICORDA CHE:
- A. i moduli teorici avranno la durata minima di 45 minuti;
- B.le esercitazioni pratiche verteranno su norme di pronto soccorso,
veicoli/estintori/spegnimento incendi/incidenti e sono obbligatorie sia per i rilasci che per
gli aggiornamenti. Tali unità di insegnamento sono supplementari alle lezioni teoriche e
quindi non devono essere conteggiate nel numero minimo previsto sopra riportato; - C. alle esercitazioni pratiche dovrà essere presente anche il docente;
- D. eventuali assenze da parte dei partecipanti alle esercitazioni pratiche non daranno diritto
all’effettuazione dell’esame salvo quanto previsto al punto h); - E. NON si potranno svolgere più di 8 moduli ( 6 ore ) nella stessa giornata sia che si tratti di
lezioni teoriche che pratiche; - F. la durata delle esercitazioni pratiche sia di aggiornamento che di rilascio dovrà essere in
rapporto al numero dei candidati; - G. sarà valutata la congruità dall’ufficio (si indica in 10 min. circa a candidato l’eventuale
conteggio del tempo necessario alle esercitazioni); - H. è ammesso che le esercitazione pratiche siano promiscue a più corsi organizzati dalla
stessa autoscuola/consorzio/ente. Tale eventualità dovrà però essere autorizzata a seguito
di esplicita richiesta; - I. qualora per motivi eccezionali un candidato risulti assente dovrà dimostrare l’eccezionalità
dell’evento ed eventuali giornate di recupero potranno essere autorizzate dall’Ufficio previa
richiesta specifica almeno 5 giorni prima della lezione di recupero; - J.il limite massimo delle assenze non dovrà essere superiore allo schema di seguito riportato:
- K.la durata dei corsi di aggiornamento deve essere di almeno due giorni per ogni singolo
corso (base, cisterna, esplosivi, radioattivi); - L.il responsabile del corso, pur non essendo obbligato alla presenza effettiva alla singola
lezione, garantisce il corretto svolgimento dello stesso, dalla fase iniziale a quella finale. - M.i corsi devono avere svolgimento sequenziale (Base + Specializzazioni) preferibilmente
rispettando l’ordine degli argomenti previsti per la formazione dall’ADR.